Convitto Nazionale Statale “Ruggero Bonghi” – Lucera

Regolamento del settore Convitto

DOVERI DEI CONVITTORI

Il presente regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana e contiene l’insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del P. O. F.

Art. 1 – Il Convitto è una istituzione finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa.

Art. 2 – Il convittore è tenuto a rendere conto al Rettore e agli Educatori della sua condotta disciplinare e scolastica.

Il Rettore terrà informata la famiglia sul comportamento di cui sopra attraverso comunicazioni calendarizzate.

Art. 3 – Il convittore è tenuto a rispettare le indicazioni degli educatori, a rispettare, in generale, le regole di convivenza democratica, a usare modi cortesi verso tutto il personale in servizio nel Convitto.

Art. 4 Il convittore è tenuto ad osservare l’orario predisposto per le attività interne, in particolare per quanto riguarda il tempo da dedicare allo studio pomeridiano.

Art. 5 Il convittore deve curare, con la massima scrupolosità l’igiene della propria persona, la pulizia, l’ordine della propria biancheria e l’ordine della propria cameretta per non intralciare il lavoro del personale in servizio e per consentire il rispetto delle regole di sicurezza. Inoltre sempre per la sicurezza, propria e altrui, non è consentito tenere in camera fornelli elettrici, candele, incensi, medicinali e quanto altro ritenuto pericoloso per la propria salute.

 

PERMESSI DI LIBERA USCITA E RIENTRO ANTICIPATO IN FAMIGLIA

Art. 6E’ concesso ai convittori di usufruire di permessi di uscita il Martedì, il Giovedì e il Sabato dalle 17,30 alle 19,30, dal Lunedì alla Domenica dalla fine della cena alle 21,00 e la Domenica dalle 09,00 alle 12,45 e 16,00 alle 19,30 previa autorizzazione dei genitori o di chi per essi, depositata a inizio d’anno (vedi allegati), con validità annuale o temporanea, sollevando la Direzione ed il Personale Educativo da ogni responsabilità civile e penale.

E’ prevista inoltre la possibilità per i convittori di essere prelevati dal convitto da una persona maggiorenne elencata nell’autorizzazione, sopra citata e/o segnalata per iscritto dalla famiglia.

Art. 7 – E’ data la possibilità ai convittori di uscire accompagnati dall’educatore purché ci siano le condizioni (presenza di due educatori in convitto oppure uscita con tutti i convittori presenti).   Nel caso in cui il convittore chieda di permanere fuori (ospite presso famiglie) è tenuto a far pervenire l’autorizzazione della propria famiglia   specificando indirizzo e numero telefonico della famiglia ospitante.

Per quanto concerne le uscite, i permessi prolungati o quotidiani, che sono subordinate all’autorizzazione del Rettore o delegati, i convittori devono provvedere responsabilmente e per tempo a presentarle al Rettore o a chi per esso.

Art. 8 – I convittori possono entrare da soli in Convitto entro e non oltre le ore 08,00. La domenica dalle ore 18,00 alle ore 20,00 previa comunicazione telefonica entro le ore 12,00.

I convittori che si siano assentati dal convitto per uno o più giorni per essere riammessi, devono esibire regolare giustificazione, firmata dai genitori. Se l’assenza supera i 5 giorni è richiesta certificazione medica.

La direzione e gli educatori possono revocare i permessi di uscita richiesti dai genitori convittori e semiconvittori per motivi di carattere disciplinare e didattico.

VACANZE E RIENTRI IN FAMIGLIA

Art. 9 – La durata dell’anno scolastico ed i limiti delle vacanze sono fissati da apposito decreto scolastico. La famiglia dovrà provvedere alle spese di viaggio del figlio che rientra a casa e assumersi ogni responsabilità, o venendo personalmente a prelevare il figlio o compilando un’autorizzazione scritta che consenta all’allievo di viaggiare da solo. Ogni ritardo, rispetto al calendario scolastico, nel ritorno in Convitto dalle vacanze o dai settimanali rientri in famiglia dovrà essere giustificato dai genitori o da chi ne fa le veci.

In caso di eccezionali e motivate esigenze, i convittori possono uscire dal convitto se muniti di formale richiesta scritta firmata dal genitore, dal tutore o dall’affidatario.

In alternativa, il genitore, può comunicare la richiesta a mezzo fonogramma, presso la portineria, che può essere verificata dall’educatore in servizio con una telefonata a casa dell’allievo.

In ogni caso, i convittori che vorranno uscire dovranno comunque munirsi di un permesso rilasciato dalla Direzione.

PERMANENZA NEI LOCALI DEL CONVITTO

Art.10- Per le persone esterne al convitto (es. amici al di fuori del convitto) è necessaria l’autorizzazione del collaboratore del rettore.

RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI

Art. 11 – Chi procura danni volontariamente, o per grave distrazione, alle cose del Convitto, dovrà affrontare integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad una eventuale sanzione in relazione alla volontarietà ed entità del danno.

Art. 12 – La Direzione ed il Personale Educativo, declinano ogni responsabilità per eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni di oggetti di valore.

Art. 13 – La Direzione, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in suo possesso ogni eventuale furto, non si può assumere alcuna responsabilità riguardo a somme di denaro e oggetti rubati.

Art. 14 – L’istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi, ma nel caso si dovessero verificare fatti gravi che infrangano le regole fondamentali della convivenza, la Direzione sarà costretta, su segnalazione degli educatori, ad assumere provvedimenti disciplinari, commisurati di volta in volta alla gravità del caso.

ASSISTENZA MEDICA

Ari. 15- Tutti gli allievi devono essere muniti di tessera sanitaria. Gli allievi bisognosi di cure mediche si devono rivolgere all’educatore in servizio o al personale paramedico. La Direzione è quotidianamente informata sullo stato di salute degli allevi e provvederà ad informare la famiglia.

Tutti i convittori devono far compilare dal proprio medico di famiglia un modulo relativo alle proprie condizioni di salute in cui si evincano eventuali intolleranze alimentari o a farmaci.

Art. 16 – Al mattino, alle ore 7,10, l’educatore sveglia i ragazzi. a) Ogni allievo è tenuto ad alzarsi subito senza indugiare e senza costringere l’educatore a ripetuti richiami, ad attendere con cura alla pulizia e all’ordine della propria persona e della propria cameretta.

Al momento di uscire dal Convitto, per recarsi a scuola, tutto deve essere in ordine.

A nessuno è consentito di rimanere a letto arbitrariamente.

  1. b) L’allievo che non si sentisse in grado di alzarsi, perché ammalato, è tenuto ad avvertire tempestivamente l’educatore che informerà la Direzione e il personale sanitario.
  2. c) A nessuno è permesso la presenza nei locali del Convitto se non per motivi di salute opportunamente documentati dal personale educativo in servizio che ne darà segnalazione al Collaboratore del Dirigente Scolastico.

Art. 17 – REFETTORIO –

E’ d’obbligo la più assoluta puntualità. Gli allievi devono presentarsi in refettorio in ordine nella persona e nei vestiti. In refettorio ogni allievo siede al proprio posto, mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto. Eventuali osservazioni sulla quantità o qualità del cibo vanno riferite dopo il pasto, con i dovuti modi, all’educatore. Durante il pranzo non ci si può alzare se non con il permesso dell’educatore. E’ fatto divieto di invitare a pranzo o a cena persone estranee, fossero anche parenti o ex-allievi se non previa autorizzazione del Rettore. E’ severamente vietato a mensa l’uso del cellulare e quanto altro possa disturbare la buona educazione.

Art. 18 – STUDIO – All’ora fissata per lo studio, tutti gli allievi devono trovarsi nell’ aula studio, i convittori e semiconvittori sono tenuti a svolgere i compiti loro assegnati con la massima serietà ed impegno, senza perdere tempo e a non disturbare lo studio altrui.

Gli scambi di materiale didattico o di informazioni devono avvenire prima dello studio.

Art. 19 – SPORT – Lo sport è mezzo insostituibile di educazione umana e sociale perciò si consiglia vivamente a tutti gli allievi la pratica costante di almeno una specialità sportiva durante le ore del tempo libero. Si raccomanda agli allievi un comportamento corretto durante le attività che si tengono in Convitto.

Art. 20 – ATTIVITÀ RICREATIVE – Nei pomeriggi in cui non c’è scuola e nelle ore serali sono previste attività sportive, ricreative e culturali. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.

ART. 21 – NORME DISCIPLINARI DA OSSERVARE ALL’INTERNO DEI LOCALI DEL CONVITTO.

E’ vietato fumare all’ interno del convitto.

Non tenere il volume della televisione o dello stereo troppo alto.

Non giocare a pallone in camera o nel corridoio.

Non sostare nel corridoio

Non correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti.

Gli spostamenti avverranno in ordine ed in silenzio

Non chiudersi a chiave nella propria cameretta.

Non alzare la voce nella conversazione.

Non recarsi in altre stanze senza permesso dell’educatore.

E’ comunque fatto divieto qualsiasi atteggiamento o azione che possa arrecare danno o turbare la normale vita convittuale e semiconvittuale.

E’ compito degli educatori far osservare agli alunni le norme del presente regolamento con opportuni richiami. In caso di reiterate o gravi mancanze, spetterà al Rettore sentito il Collegio degli Educatori, adottare le sanzioni disciplinari che possono prevedere il temporaneo allontanamento dello studente dal Convitto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica (Art. 4, comma 2, Statuto delle studentesse e degli studenti).

Gli interventi sopraindicati non concernono soltanto il comportamento del convittore / semiconvittore all’ interno dell’istituto, ma anche in luoghi diversi (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze etc.) ed anche in ore extracurriculari.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. Esse sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l’accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l’applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

–      Provvedimenti per infrazioni non gravi ai doveri.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del convittore / semiconvittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Al convittore / semiconvittore è comunque offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità convittuali / semiconvittuali.

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come primo strumento atto a intervenire sulle mancanze meno gravi:

  1. richiamo verbale;
  2. richiamo scritto
  3. dopo il terzo richiamo scritto, comunicazione alla famiglia;
  4. sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento (libera uscita etc…).

Essi sono inflitti in caso di:

  • disturbo continuato durante l’attività convittuale / semiconvittuale;
  • mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
  • violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
  • uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di oggetti

(telefoni cellulari, radio…);

  • abbigliamento non consono all’ambiente comunitario – convittuale/ semiconvittuale;
  • allontanamento non autorizzato durante le attività convittuali e quanto altro non espressamente previsto ma che possa arrecare disturbo alla vita convittuale / semiconvittuale secondo la valutazione dell’educatore.

–      Provvedimenti per infrazioni gravi ai doveri.

Il temporaneo allontanamento dello studente dal convitto / semiconvitto può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale, o quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

  • Sospensione dal convitto da 1 a 5 giorni in caso di: (Viene inflitta dal rettore su indicazione del collegio degli educatori)
  1. furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
  2. assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione;
  3. turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni e agli operatori dell’Istituto;
  4. gravi scorrettezze verso i compagni, o gli operatori dell’Istituto;
  5. violazioni gravi alle norme di sicurezza;
  6. mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti (lievi, ripetute e sanzionate con tre note);
  7. comportamenti lesivi dell’altrui libertà di espressione;
  8. comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
  9. allontanamento non autorizzato dall’Istituto durante le attività convittuali;
  10. consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche.
  • Sospensione dal convitto da 6 a 15 giorni in caso di:1. recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente. (I provvedimenti disciplinari saranno disposti dal consiglio di disciplina presieduto dal rettore e composto dai rappresentanti del personale educativo, dei genitori e degli allievi).
  1. molestie continuate verso i compagni o gli operatori dell’Istituto;
  2. atti di violenza verso i compagni o gli operatori dell’Istituto posti in essere all’interno della Struttura educativa o nelle immediate vicinanze;
  3. offese gravi alla dignità delle persone;
  4. uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
  5. atti e molestie di carattere sessuale.
  • Sospensione dal convitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni. (I provvedimenti disciplinari saranno disposti dal consiglio di disciplina presieduto dal rettore e composto dai rappresentanti del personale educativo, dei genitori e degli allievi.)

–      Nei casi più gravi, il convittore può essere allontanato dal convitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.

Nel caso di furto di oggetti di proprietà dell’Istituto o di altri, è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro, e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell’oggetto o il risarcimento del danno.

In caso di imbrattamento dei muri interni o esterni dell’Istituto con scritte o disegni, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento, il convittore è tenuto a pagare una somma di denaro corrispondente all’entità della spesa necessaria per riparare il danno, che sarà fissata dal Direttore generale dei servizi amministrativi e da questi recuperata.

Il provvedimento di sospensione può prevedere l’obbligo della frequenza e quello di svolgere attività utili alla comunità convittuale/ semiconvittuale, quali la collaborazione ai servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a comminare la sanzione disciplinare e dalla famiglia del convittore.

Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia del convittore e sarà tenuta documentazione scritta su un apposito registro.

In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il Rettore – Dirigente Scolastico, quando sia previsto dal codice stesso, provvederà tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte e di essa informerà lo studente interessato e la famiglia.

 REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DEL

LABORATORIO Dl INFORMATICA

I convittori che vogliano usufruire del laboratorio di informatica devono essere accompagnati dall’educatore in servizio; sarà quest’ultimo il responsabile nel fare rispettare le norme che regolamentano il corretto utilizzo del laboratorio. • Ogni convittore potrà rimanere collegato ad internet per non più di 90 minuti. L’orario di utilizzo non dovrà essere superiore alle due ore per volta. • L’utilizzo di internet viene concesso solo a scopi didattici ed informativi e dunque per visitare siti musicali, cinematografici, sportivi, culturali. L’educatore responsabile del laboratorio vigilerà ed allontanerà coloro che saranno sorpresi a navigare in siti non autorizzati ed eventualmente, se la situazione lo richiederà saranno presi provvedimenti più severi. • E’ assolutamente vietato cancellare la cronologia dei siti visitati. Tale operazione, se effettuata, comporterà l’allontanamento dal laboratorio. Ogni mattina verrà stampata la cronologia dei siti visitati da ogni computer e consegnata al Responsabile per l’articolato controllo. • Al momento dell’ingresso in laboratorio, i convittori sono tenuti a compilare il foglio di utilizzo apponendo la propria firma nello spazio predisposto e specificando altresì il numero del computer usato e l’ora di accesso e di chiusura della propria presenza in laboratorio. • E’ assolutamente vietato entrare nel pannello di controllo e modificare i parametri predefiniti del computer ed è assolutamente vietato inserire password di qualsiasi genere.

SCHEMA ORARIO DELLA VITA CONVITTUALE
ATTIVITA’ ORARIO
SVEGLIA 07,00 dal Lunedì al Sabato

 

COLAZIONE 07,40 – 07,55 dal Lunedì al Sabato

 

 

SCUOLE

 

Esterne 8,00 – 13,30

I.P.S.S.A.R.:

8,15 — 13,45 (martedì-giovedì)

8,10 — 13,45 e 15,15 —1 7,15 (lunedì-mercoledì-venerdì)

8,10-12,15 (sabato)

PRANZO 13,50 – 14,30 e 15,40-16,10 (Stage)

13,15   Domenica

 

RICREAZONE

 

14,30 – 14,50

17,00 – 17,30

20,00 – 21,00

 

STUDIO

15,15 – 17,00

17,30 – 19,30

CENA 19,40 – 20,00
 

LIBERA USCITA

17,30 – 19,30 (MARTEDI’ – GIOVEDI’- SABATO)

19,50 – 21,00 (tutti i giorni)

09,00 — 12,45 (Domenica)

16,00 — 19,30 (Domenica)

VISIONE TV 20,00 – 22,00
DORMIZIONE 22,30 – 07,10
RIENTRO IN FAMIGLIA Termine colazione ( sabato, prefestivi )